Art. 5.

      1. L'articolo 9 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, è sostituito dal seguente:

      «Art. 9. - (Commissione giudicatrice). - 1. La commissione giudicatrice del concorso è nominata con decreto del provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria in riferimento al proprio distretto.
      2. La commissione giudicatrice è presieduta dal provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria ed è composta:

          a) da un medico-chirurgo docente universitario o primario ospedaliero designato dall'Ordine dei medici-chirurghi competente per territorio;

          b) dal dirigente responsabile dell'unità operativa sanitaria penitenziaria del provveditorato regionale di competenza, che svolge funzioni di segretario;

          c) da un medico incaricato dell'Amministrazione penitenziaria addetto al provveditorato regionale.

      3. Per ognuno dei componenti la commissione giudicatrice di cui al comma 2 è nominato un sostituto di pari grado».

 

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